Mediazione civile

La pronuncia in argomento costituisce uno dei primi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte in materia di mediazione, in ordine alla quale detta alcuni principi destinati ad alimentare il dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

La vicenda decisa riguardava il ricorso avverso la sentenza di appello che riteneva improcedibile la domanda attrice, in mancanza del corretto esperimento del procedimento di mediazione e dunque in assenza del verificarsi della condizione di procedibilità.

Non è facile commentare in poche righe una pronuncia così complessa, ma a tal fine soccorrono i principi di diritto espressi dal Collegio al termine del provvedimento.

E pertanto:

a) nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs.28/2010 e successive modifiche è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.

La ragione della necessaria comparizione personale è che il procedimento di mediazione costituisce uno strumento “deformalizzato”, inteso a dare alle parti la possibilità di discutere la controversia personalmente, al fine di una amichevole definizione negoziale con reciproca soddisfazione, alternativa alla contesa giudiziale.

D’altronde la presenza dell’avvocato che in giudizio “rappresenta” la parte e in mediazione la “assiste”, comporta l’emersione di una figura professionale nuova, che acquisisce ulteriori competenze di tipo relazionale e umano.

b) nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale.

La previsione di un primo incontro con le parti e i rispettivi avvocati impone la presenza di tutti, ma non esclude che la parte possa farsi rappresentare, anche (ma non solo) dal proprio avvocato.

Tuttavia allo scopo non basta la procura processuale autenticata rilasciata al difensore, ma occorre una procura sostanziale differente, che non rientra fra i poteri di autentica dell’avvocato.

c) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.

Quest’ultimo principio, punto nevralgico nella mediazione e nella verificazione della condizione di procedibilità, sembra separare il primo incontro informativo dall’eventuale fase negoziatoria vera e propria. Al fine di non rendere eccessivamente difficile o lontano l’accesso alla tutela giudiziaria, la condizione di procedibilità, alla luce della disposizione dell’art.8 D.Lgs.28/2010, deve ritenersi soddisfatta quando al termine del primo incontro informativo le parti e i loro avvocati, su invito del mediatore, si esprimano sulla possibilità o meno di proseguire la mediazione.

Non può invece pretendersi che le parti si impegnino a proseguire in un tentativo di mediazione e in una discussione alternativa al giudizio.

Non può infine ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità quando le parti diano comunicazione della reciproca mancanza di volontà di proseguire, senza nemmeno comparire avanti il mediatore per l’incontro informativo.